IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

   VISTA  la  legge  15  marzo  1997,  n.  59 e successive modifiche,
recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
   VISTO  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
   VISTO,  in  particolare,  l'articolo 10 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.112  che  prevede:  "Con  le  modalita'  previste dai
rispettivi  statuti  si  provvede a trasferire alle regioni a statuto
speciale  e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non
siano  gia'  attribuite,  le  funzioni  ed  i  compiti  conferiti dal
presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
ottobre  2000  recante  "Individuazione  dei  beni  e  delle  risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle
regioni  o  agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite
ai sensi del d.lgs n. 112 del 1998 in materia di demanio idrico";
   VISTO l'accordo quadro generale sancito, ai sensi dell'articolo 9,
comma  2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
dell'articolo  7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla
Conferenza   unificata   il  22  aprile  1999,  come  successivamente
modificato ed integrato;
   CONSIDERATI  i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti
in  sede  tecnica tra Governo, regioni ed enti locali, sulla base dei
criteri   definiti  dall'accordo  quadro  generale,  in  merito  alla
ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni
in materia di demanio idrico;
   ACQUISITO,  in  data  3  agosto  2000,  il parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali;
   SENTITA  l'Unione  Italiana  delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
   SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
   ACQUISITO,  in  data  17 ottobre 2000, il parere della Commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa,  istituita  ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive modificazioni;
   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio  2000  recante delega al Ministro per la funzione pubblica per
il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.
59 del 1997;
   SENTITI  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  il  Ministro  della
funzione  pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
Ministro delle finanze ed il Ministro dell'interno;

                              Decreta:

                             Articolo 1
                         (Ambito operativo)

   1.  Il  presente  decreto  ripartisce tra le regioni e le province
autonome  i  beni  e  le  risorse  finanziarie,  umane, strumentali e
organizzative per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia
di  demanio  idrico,  individuate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione
dei   beni   e   delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e
organizzative  da  trasferire  alle  regioni  o  agli enti locali per
l'esercizio  delle  funzioni  conferite ai sensi del d.lgs n. 112 del
1998 in materia di demanio idrico".